DIRITTI DEI PASSEGGERI

Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus

Regolamento (UE) N.181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il presente regolamento fissa norme relative ai diritti dei passeggeri in viaggio su trasporto effettuato con
autobus. Tratta la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori; i
diritti dei passeggeri in caso di incidenti, la non discriminazione e l’assistenza nei confronti delle persone con
disabilità o a mobilità ridotta, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo, le informazioni minime
da fornire ai passeggeri, il trattamento dei reclami e le regole generali per garantire l’applicazione del
regolamento.

SINTESI

Fatte salve alcune eccezioni, si elencano le disposizioni del Regolamento n.181/2011 che si applicano ai passeggeri
che viaggiano con servizi regolari * il cui punto di imbarco o sbarco sia situato all’interno dell’Unione europea
(UE) e la distanza prevista del servizio sia inferiore a 250 km. Le disposizioni del presente regolamento sono in
vigore dal 1° marzo 2013.

I diritti fondamentali applicabili ai servizi regolari di cui sopra includono:

  • Diritto a condizioni di trasporto non discriminatorie, basate direttamente o indirettamente sulla
    cittadinanza, in
    termini di tariffe e condizioni contrattuali per i passeggeri.
  • Diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta:
    1. diritto al trasporto senza oneri aggiuntivi, con eccezione di:
      • impossibilità del trasporto per non conformità agli obblighi sulla salute e sicurezza
        stabiliti dalle autorità
        competenti;
      • qualora la configurazione dell’autobus o delle infrastrutture non permettono il trasporto in
        condizioni di
        sicurezza e concretamente realizzabili.
    2. diritto al risarcimento per perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità: in caso il
      vettore o
      l’ente gestore della stazione ne siano stati causa, provvedono al risarcimento per la sostituzione o
      per la
      riparazione dei dispositivi.
  • Trattamento dei reclami . Il Regolamento prevede un sistema di trattamento predisposto dai vettori in cui il
    viaggiatore ha la possibilità di trasmettere il reclamo al vettore entro tre mesi dalla data in cui si è
    verificato
    l’evento. Entro un mese dal ricevimento il vettore fornisce riscontro al passeggero. Dovrà fornire risposta
    definitiva entro tre mesi dal ricevimento del reclamo. *Servizi regolari: i servizi che assicurano il
    trasporto di
    passeggeri su autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l’imbarco e lo
    sbarco
    dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite.
  • Diritto all’informazione. I passeggeri hanno diritto di ricevere informazioni adeguate per tutta la durata
    del
    viaggio, nonché informazioni generali sui loro diritti presso le stazioni oppure su Internet. Ove possibile,
    tali
    informazioni sono fornite in formati accessibili a richiesta, per favorire le persone a mobilità ridotta.
  • Applicazione dei diritti dei passeggeri. Ogni Stato membro designa uno o più Organismi nazionali
    indipendenti
    responsabili dell’applicazione dei diritti citati nel Regolamento. Il Decreto Legislativo 169/2014 all’art.3
    comma
    1, ha individuato nell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) l’Organo responsabile dell’applicazione
    del
    Regolamento UE n.181/2011 e dell’applicazione del regime sanzionatorio. Il passeggero, trascorsi 90 giorni
    dall’inoltro del reclamo al vettore, può presentare reclamo a tale Autorità per presunte infrazioni al
    Regolamento.

Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) – Via Nizza n.230 – 10126 Torino- Tel.011.0908500- e.mail :
reclami.bus@autorita-trasporti.it